L’autore dei pareri non è comunque
da ritenersi responsabile delle conseguenze che possono derivare dall'uso
improprio degli stessi che, stante il fatto che i quesiti cui si riferiscono
possono essere carenti di informazioni e che l'autore non può aver preso
diretta visione dell'impianto, comunque non esimono il lettore dall’attenta,
responsabile e diligente applicazione delle norme di buona tecnica di cui
alla Legge 1083/1971.
ATTENZIONE: SI SEGNALA CHE IL CTI - COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO ORGANISMO INCARICATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER ELABORARE DOCUMENTAZIONE TECNICA INERENTE GLI IMPIANTI TERMICI METTE A DISPOSIZIONE LA STESSA NEL PROPRIO SITO www.cti2000.it. è possibile che le informazioni fornite dalla scrivente differiscano in alcuni casi dalle indicazioni fornite dal CTI. Ciò è dovuto alla notevole incertezza comunque ad oggi caratterizzante la materia SIA AL FATTO CHE LA REGIONE VENETO, COME ANCHE VISIBILE NEL PROPRIO SITO REGIONE VENETO IMPIANTI TERMICI, HA LEGITTIMAmente APPORTATo SIGNIFICATIVE MODIFICHE AL LIBRETTO STESSO. Ci scusiamo anticipatamente con i nostri lettori per gli eventuali disguidi generati.
QUESTIONE LIBRETTI DI IMPIANTO
PER LA CLIMATIZZAZIONE
Al fine di chiarire la questione correlata alle integrazioni apportate dalla
Regione Veneto al Libretto di Impianto Termico ed alla presunta necessità di
cestinare le migliaia di copie di Libretti versione D.M. 10.02.2014 già stampate
è opportuno ricordare quale sia la “filosofia” che ha portato all’emanazione dei
nuovi libretti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. L’idea era
quella di creare un Libretto di Impianto Termico “modulare” a schede, facilmente
digitalizzabile, e che fosse utilizzabile per qualsiasi tipologia di Impianto
Termico sia adibito alla climatizzazione invernale che a quella estiva. Risulta
da ciò evidente come, soprattutto nel caso degli impianti di riscaldamento
autonomo e vieppiù nel caso di un impianto termico costituito ad esempio da una
semplice stufa a gas da 12 kW utili, non sia necessario predisporre sempre e
comunque Libretti composti da 37 pagine ma solamente da quelle effettivamente
necessarie (solo 8 pagine nel caso della mera stufa). Le integrazioni apportate
dalla Regione si possono dunque, secondo la logica ministeriale, apportare ai
libretti “ministeriali” eventualmente già stampati semplicemente aggiungendo una
o più schede (foglio/pagina) secondo le necessità e integrando a mano, nella
scheda identificativa, la voce relativa al Responsabile di Impianto. Problema
assolutamente inesistente nel momento in cui si tratterà di inserire i dati nel
catasto informatizzato. A parere della scrivente è pertanto questa la prassi da
seguire:
a. evitare di farsi stampare libretti da 40-50 pagine quando ne possono bastare
una decina;
b. integrare quelli già stampati con quanto necessario, nella maggior parte dei
casi la mera scheda 11.0.1.
Istruzioni per la Compilazione del Libretto per la
Climatizzazione REGIONE VENETO
numero di libretti da compilare per unità immobiliare/edificio - Queste le indicazioni della Regione Veneto: "Se un’unità immobiliare o edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno eventualmente soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; se nell’unità immobiliare sono presenti singoli apparecchi, quali stufe, caminetti ecc., assimilabili agli impianti termici ai sensi del D.Lgs. 192/2005, è necessario un libretto dedicato a questa particolare tipologia di impianto che contiene questi apparecchi; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto."
Un caso classico è costituito dall'unità immobiliare in cui siano presenti:
a. impianto di riscaldamento autonomo (ad esempio generatore di calore e radiatori);
b. climatizzatore estivo (motocondensante esterna e split interno);
c. stufa a pellet o legna con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 5 kW ;
andranno compilati 3 libretti per la climatizzazione.
Nel dettaglio le singole schede:
1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
La presente scheda
può essere compilata dall’installatore in sede di consegna
dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa nel caso di
impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario, occupante,
Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore. L’installatore per
impianto nuovo o il manutentore per impianto esistente devono ottemperare
all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di indicare per
iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con che cadenza.
Si chiariscono le modalità di compilazione dei campi in cui sorgono i maggiori
dubbi e con specifico riferimento agli impianti di maggiore diffusione.
Nell’intestazione della Scheda indicare i dati disponibili al
momento della compilazione/aggiornamento:
COD. CATASTO: Codice assegnato all’impianto dalla Regione Veneto che gestirà il
Catasto degli Impianti Termici. Fino all’attivazione del Catasto Telematico
utilizzare provvisoriamente il codice già assegnato all’impianto esistente o,
per nuovi impianti, indicare la data di compilazione.
P.D.R.: Punto Di Riconsegna, numero di 14 cifre che identifica univocamente
l’utenza gas-metano allacciata alla rete di distribuzione cittadina; è il codice
sempre indicato nelle fatture (bollette) emesse dal gestore del servizio di
fornitura del combustibile.
A.P.E.: Attestato di Prestazione Energetica dell’Unità Immobiliare, contiene
indicazioni sulle caratteristiche energetiche e, qualora sia stato redatto,
dev’essere conservato assieme al Libretto di Impianto; nella prima pagina
dell’A.P.E. sono indicati i suoi riferimenti identificativi ossia: “Codice
Attestato” (primo campo in alto a sinistra compilato con numero / anno) e
“Chiave” (valore alfanumerico riportato in basso a destra) che consentono di
accedere all’Attestato originale conservato nel Registro Regionale degli A.P:E.
Non è valido l’A.P.E. privo del codice “Chiave”. Qualora l’Attestato non sia
stato emesso indicare N.P.
Nella Sezione 1.2 si dovrà indicare la Categoria della destinazione
dell’edificio indicate qui di seguito:
E.1 Edifici di tutte le tipologie adibiti a residenza e assimilabili:
E.2 Edifici adibiti a residenze collettive, a uffici e assimilabili:
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili:
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e
assimilabili:
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili:
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Nella Sezione 1.3 si dovrà indicare per ciascun servizio
(riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria) la relativa
Potenza utile cioè l’effettiva potenza massima resa. Nel caso vi sia più di un
apparecchio che fornisce lo stesso servizio (caldaia e pompa di calore e/o
stufa) si sommeranno le potenze Utili degli apparecchi che possono funzionare
contemporaneamente. Se viceversa tali apparecchi non possono funzionare
contemporaneamente si indicherà il dato dell’apparecchio con Potenza utile più
elevata.
Nella Sezione 1.5, nel caso di Libretto per climatizzazione unico per
più servizi o nel caso di presenza di più generatori di tipologie diverse per lo
stesso servizio, è possibile selezionare più campi.
Nella Sezione 1.6
si indicherà il riferimento anagrafico/fiscale del soggetto che all’atto della
compilazione/aggiornamento del Libretto risulta essere il Responsabile
dell’Impianto; la scheda identificativa è difatti da considerarsi come una sorta
di carta di identità dell’impianto ed i relativi dati vanno tenuti costantemente
aggiornati ogni qualvolta mutino1
e ciò proprio da parte del soggetto Responsabile dell’Impianto stesso. Il ruolo
del Responsabile dell’Impianto può difatti essere esercitato, da diversi
soggetti, nel tempo variabili: il Proprietario dell’Edificio/Unità Immobiliare
ove è sito l’Impianto, l’Occupante (da intendersi anche come il Legale
Rappresentate di Società se l’Occupante è soggetto giuridico), l’Amministratore
di Condominio o il Terzo Responsabile qualora uno dei soggetti precedenti
(escluso il caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore
o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato)
abbia stabilito di delegare a un soggetto terzo l’esercizio dell’impianto.
1
Motivi che impongono la necessità di aggiornamento del soggetto Responsabile
dell’Impianto:
a.
cambio dell’inquilino/occupante, compravendita
dell’immobile, cambio dell’Amministratore, etc.,
o
b.
cessazione/affidamento dell’incarico di Terzo
Responsabile. In questo caso è necessario difatti correlare il contenuto della
Sezione 1.6 con la successiva Scheda 3 dove andranno indicati specifici
riferimenti relativi all’affidamento dell’incarico di Terzo Responsabile; è
difatti evidente come il soggetto Responsabile dell’Impianto affidante
l’incarico debba essere univocamente individuato. Qualora all’atto della prima
compilazione del Libretto il Responsabile dell’Impianto fosse già un Terzo
Responsabile, nel momento della sua cessazione o nel momento dell’affidamento di
un nuovo incarico, soprattutto se a nuovo soggetto terzo, la presente Scheda 1
nella Sezione 1.6 deve essere opportunamente aggiornata.
2. TRATTAMENTO
ACQUA
La presente scheda va compilata dall’installatore in sede
di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa nel
caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario,
occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore, anche se in
questo caso non si può parlare di vero e proprio obbligo, qualora debba
ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di
indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con
che cadenza e ciò non sia già stato fatto dall’installatore. Si chiariscono le
modalità di compilazione dei campi meno evidenti.
Intestazione:
vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
Nella Sezione 2.1
si dovrà indicare il contenuto d’acqua dell’Impianto in metri cubi. Tale dato
dovrebbe essere reperibile nei dati di Progetto che per qualsiasi Impianto
Termico deve essere presente (vedasi art. 28 della Legge 10/1991) almeno dal
15.07.1991. Nel caso tale documento non sia presente può essere fatto
riferimento a formule di comune utilizzo tenendo conto della specifica tipologia
di impianto e previa verifica che lo stesso non presenti caratteristiche
peculiari che lo distinguano dai casi classici.
Nella Sezione 2.2
si dovrà indicare il grado di durezza totale dell’acqua in gradi francesi. Oltre
che dai dati di progetto tale dato può essere reperito contattando il gestore
del servizio idrico locale. VERITAS S.p.A. fornisce tale dato nel proprio sito
web (http://www.gruppoveritas.it/servizio-idrico-integrato/qualita-dell-acqua.html).
Nei Comuni di Venezia e Cavallino –Treporti è pari a 27,3 °F;
Nelle Sezioni 2.3,
2.4 e 2.5 si dovranno riportare dati desumibili o dal progetto o dalla
Dichiarazione di Conformità dell’Impianto di climatizzazione o ricavabili da un
esame dell’impianto.
Si riportano di seguito (per chi esamina la nostra pagina
web) gli obblighi di Legge (DPR 412/1993, DPR 59/2009, norma UNI 8065) oggi
vigenti per quanto inerente il sistema di trattamento acqua ricordando che1
l’adozione di sistemi di trattamento dell’acqua sono obbligatori in caso di
installazione di nuovo impianto, ristrutturazione o sostituzione di generatori
di calore, avvenute dal 1 agosto 1994 per gli impianti con potenza termica al
focolare nominale complessiva uguale o superiore a 350 kW e dal 11 giugno 2009
per quelli con potenza termica al focolare nominale complessiva inferiore a 350
kW. I trattamenti previsti sono differenziati per tipologia di impianto e
durezza dell’acqua.
1 Tratto da documentazione redatta dall’ing.
Basili di ENEA.
3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO
La presente scheda va compilata dal responsabile
dell’Impianto termico in caso di delega delle responsabilità connesse
all’esercizio dell’impianto ad un soggetto Terzo. La scheda andrà poi
sottoscritta per accettazione dell’incarico anche da quest’ultimo soggetto.
Ricordiamo come non vi sia mai un vero e proprio obbligo di
affidamento dell’incarico di Terzo Responsabile essendo l’esercizio
dell’impianto termico di climatizzazione invernale libera, in termini di
requisiti professionali, sino ai 232 kW di portata termica al focolare e
vincolata al possesso di un patentino di conduttore al di sopra di tale portata
termica. In linea teorica un Amministratore di Condominio, ad esempio, potrebbe
non nominare un Terzo Responsabile per un impianto termico da 500kW mantenendo
la responsabilità del suo esercizio complessivo e delegando la mera conduzione
ad un soggetto in possesso di patentino e la manutenzione ad una ditta in
possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008.
Ricordiamo inoltre come il D.P.R. 74/2013 abbia reso più
stringenti i vincoli relativi a tale incarico. Al fine di poter assumere tale
incarico risulta infatti necessario, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DPR
74/2013 qualora l’impianto non sia rispondente alla Regola dell’Arte, che la
specifica delega sia accompagnata, ad esempio nel caso di condomini, da apposita
delibera dell'assemblea con cui si formalizzi quanto necessario all’adeguamento
normativo dell’impianto. La
responsabilità di esercizio dell’impianto
resterà in
carico al delegante (ovvero l’Amministratore di Condominio in genere in
questi casi), fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli
interventi necessari, comunicazione da inviarsi per iscritto da parte del
delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal
termine dei lavori.
Il terzo responsabile informa la regione o provincia
autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente
delegato:
a. della delega ricevuta, entro dieci giorni
lavorativi;
b. della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia
allo stesso, entro due giorni lavorativi;
c. della decadenza di cui al comma 4, entro i due
successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della
consistenza che della titolarità dell'impianto.
Ad avvenuta attivazione del catasto telematico tali
comunicazioni potranno essere trasmesse secondo le indicazioni della Regione
Veneto.
In generale si ricorda che l’art. 6 del D.P.R. 74/2013 impone che:
La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
In tutti i casi in cui nello stesso locale
tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al
servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo
responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
In caso di impianti non conformi alle
disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata,
salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di
procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o
comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli
obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria
per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di
condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera
dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti
resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto
completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del
delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei
lavori.
Il responsabile o, ove delegato, il terzo
responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto
termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come
destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo
11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3,
comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare
gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle
evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento
dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti
prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il
delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il
terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla
comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza
della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile
decade automaticamente.
Il terzo responsabile informa la regione o
provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro
eventualmente delegato:
della delega ricevuta, entro dieci giorni
lavorativi;
della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia
allo stesso, entro due giorni lavorativi;
della decadenza di cui al comma 4, entro i due
successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della
consistenza che della titolarità dell'impianto.
Il terzo responsabile non può delegare ad altri
le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o
all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto
del decreto del ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le
sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.
Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è
incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e
con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di
partecipate o controllate o associate in ati o aventi stessa partecipazione
proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la
fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui
al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del
servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di
energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi
preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere
riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115.
Nel caso di impianti termici con potenza nominale
al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia
di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di
certificazione uni en iso 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione
degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del
presidente della repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie
og11,
impianti tecnologici, oppure os28.
Vediamo la compilazione della scheda:
Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
Se il soggetto delegante o delegato è persona fisica
compilare Cognome Nome e Codice Fiscale, se persona giuridica compilare anche
Ragione Sociale e P.IVA.
4. GENERATORI
La presente scheda va compilata dall’installatore in sede di
consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa nel
caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario,
occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore, anche se in
questo caso non si può parlare di vero e proprio obbligo, qualora debba
ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di
indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con
che cadenza e ciò non sia già stato fatto dall’installatore. Si chiariscono le
modalità di compilazione dei campi meno evidenti.
Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA
DELL’IMPIANTO
Nella Sezione 4.1 – Gruppi Termici o Caldaie
si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici del/i gruppo/i
termico/i inteso/i come generatore/i di calore a fiamma. La stessa sezione
prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il
singolo gruppo termico.
Nel caso di impianti con più Gruppi
Termici – definiti anche elementi termici - in batteria/cascata (Un modulo
termico è un generatore di calore costituito da due o più elementi termici da
esso inscindibili. Un elemento termico è costituito da uno scambiatore di calore
e da un bruciatore. Un generatore di calore modulare è costituito da uno o più
moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare singolarmente o
contemporaneamente in un unico circuito idraulico. L'impianto con generatori in
batteria è costituito da più generatori non predisposti dal fabbricante per
funzionare contemporaneamente in un unico circuito idraulico. Rif. UNI
10389-1:2009) dovranno essere compilate tante schede 4 – Sezione 4.1 quanti sono
i singoli gruppi termici con numerazione progressiva.
Per ciascuno di essi dovrà essere indicato:
1.
La data di
installazione e qualora venga sostituito o eliminato la data di dismissione;
2.
Il fabbricante (casa
costruttrice), il modello e la matricola;
3.
Il combustibile
specificando se: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile, pellet, legna,
cippato, etc.;
4.
Il Fluido Termovettore
specificando se: acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, aria, olio
diatermico, etc.;
5.
La Potenza termica
utile nominale Pn max in kW;
6.
Il Rendimento termico
utile a Pn max in percentuale (vedasi per il calcolo
http://www.impiantitermicivenezia.it/File/Tabella%20rendimenti%20completa.pdf);
7.
Se trattasi di :
gruppo termico singolo, tubo/nastro radiante o generatore di acqua calda;
8.
Se si tratta di gruppo
termico modulare va indicato il numero di analisi fumi richieste (secondo le
modalità indicate dal fabbricante. In assenza di tali indicazioni e
nell'impossibilita di reperirle, si dovrà considerare il gruppo termico modulare
come un unico generatore nel caso sia presente un'unica targa ed un unico
condotto fumi, altrimenti deve essere trattato, ai fini della misura, come una
batteria. Rif. UNI 10389-1:2009)
La Sezione 4.2 – BRUCIATORI (se non
incorporati nel gruppo termico) andrà compilata nel caso per l’appunto nel caso
in cui il brucatore non sia costituente parte integrante del gruppo termico ma
sia accoppiato ad un corpo caldaia costituendo assieme a quest’ultimo il gruppo
termico.
Analoga considerazione vale per la Sezione 4.3
– RECUPERATORI/CONSENDATORI LATO FUMI (se non incorporati nel gruppo termico).
Nella Sezione 4.4 – MACCHINE FRIGORIFERE /
POMPE DI CALORE si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici
della macchina frigorifera o della pompa di calore reversibile o meno. La stessa
sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga
sostituito il singolo gruppo Frigo/Pompa di calore.
Nel caso di impianti con più
Gruppi Frigo / Pompe di calore dovranno essere compilate tante schede 4
– Sezione 4.4 quanti sono i singoli gruppi termici con numerazione progressiva.
Per ciascuno di essi dovrà essere indicato:
1.
La data di installazione e qualora venga
sostituito o eliminato la data di dismissione;
2.
Il fabbricante (casa costruttrice), il modello e
la matricola;
3.
La Sorgente lato esterno ovvero l’elemento
esterno alla macchina con cui viene scambiato il calore (Aria, Acqua o
Geotermica)
4.
Il Fluido Frigorigeno (R410A, R407C, R134a,
R404A, etc.) e il Fluido lato utenze (aria o acqua);
5.
Il principio di funzionamento dell’apparecchio
(Assorbimento per recupero di calore (che deve essere barrata anche nel caso di
recupero dai fumi di impianti di cogenerazione), assorbimento a fiamma diretta
con combustibile o a ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico) e
il numero di circuiti;
6.
Per quanto inerente la funzione di
Raffrescamento:
a.
L’indice di efficienza energetica “E.E.R.”
(Energy Efficiency Ratio), che è il rapporto tra l’energia resa e l’energia
elettrica consumata,
o
b.
il valore nominale come da UNI EN 12309-2 di
efficienza di utilizzazione del gas "G.U.E." (Gas Utilization Efficiency), che è
il rapporto tra l'energia assorbita (calore assorbito dal mezzo da raffrescare)
e l’energia consumata dal bruciatore;
c.
La Potenza frigorifera nominale in kW e la
Potenza assorbita nominale in kW;
7.
Per quanto inerente la funzione di Riscaldamento:
a.
Il coefficiente di prestazione "C.O.P." che è il
rapporto tra energia fornita (calore ceduto al mezzo da riscaldare) ed energia
elettrica consumata,
o
b.
il valore nominale di rendimento;
c.
La Potenza termica nominale in kW e la Potenza
assorbita nominale in kW;
N.B.: Su Rendimento e Potenza assorbita nominale indicare
dati da progetto o da schede tecniche macchina come da UNI EN 14511. Su EER e
COP indicare i valori nominali come da UNI EN 14511. Qualora i dati non fossero
disponibili indicare N.D.
Nella Sezione 4.5 – SCAMBIATORI DI
CALORE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TELERAFFREDDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO si dovranno
dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici dell’apparecchiatura che
sfruttando il calore o il freddo proveniente da una rete di
teleriscaldamento/teleraffrescamento consente di climatizzare un edificio o
unità immobiliare. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili
ogni qualvolta venga sostituito il singolo scambiatore.
Nel caso di impianti con più
scambiatori dovranno essere compilate tante
schede 4 – Sezione 4.5 quanti sono i singoli scambiatori con numerazione
progressiva.
Per ciascuno di essi dovrà essere indicato:
1.
La data di
installazione e qualora venga sostituito o eliminato la data di dismissione;
2.
Il fabbricante (casa
costruttrice), il modello e la matricola;
3.
La Potenza termica
nominale in kW così come verificata con lettura sul contatore.
Nella Sezione 4.6 –
COGENERATORI/TRIGENERATORI si dovranno dare specifiche indicazioni relative i
dati tecnici del cogeneratore/trigeneratore. La stessa sezione prevede singole
sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo
apparecchio.
Nel caso di impianti con più cogeneratori/trigeneratori
dovranno essere compilate tante schede 4 – Sezione 4.6 quanti sono i singoli
cogeneratori/trigeneratori con numerazione progressiva.
Per ciascuno di essi dovrà essere indicato:
1.
La data di
installazione e qualora venga sostituito o eliminato la data di dismissione;
2.
Il fabbricante (casa
costruttrice), il modello e la matricola;
3.
La tipologia intesa
come specifica se cogeneratore (produzione di energia elettrica e riscaldamento
di un fluido termovettore) o trigeneratore (produzione di energia elettrica,
riscaldamento di un fluido termovettore e raffreddamento di un fluido
termovettore)
4.
La Potenza termica
nominale intesa come massimo valore del calore recuperabile (concetto
equivalente alla portata termica al focolare di un generatore di calore a
fiamma) in kW;
5.
La potenza elettrica
nominale ai morsetti del generatore in kW;
6.
I valori di targa
minimo e massimo della Temperatura acqua in uscita (°C) e della Temperatura
acqua in ingresso (°C);
7.
Per gli apparecchi che
utilizzano un motore a combustione interna iI valore di targa minimo e massimo
della Temperatura acqua motore (°C)
8.
I valori di targa
minimo e massimo della Temperatura fumi a valle e a monte dello scambiatore
9.
I valori di targa
minimo e massimo delle Emissioni di monossido di carbonio CO (mg/Nm3 riportati
al 5% di O nei fumi)
Nella Sezione 4.7 – CAMPI SOLARI TERMICI
si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici dei campi solari
termici intesi come insiemi di collettori solari termici. La stessa sezione
prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il
singolo collettore.
Nel caso di impianti con più campi solari dovranno essere
compilate tante schede 4 – Sezione 4.7 quanti sono i singoli campi solari con
numerazione progressiva.
Per ciascuno di essi dovrà essere indicato:
1.
La data di
installazione;
2.
Il fabbricante (casa
costruttrice);
3.
Il numero di
collettori che compongono il campo solare e la superficie totale di apertura in
mq.
Nella Sezione 4.8 – ALTRI GENERATORI si
dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici di altre tipologie
di generatori di calore/freddo non contemplati nelle schede precedenti. La
stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga
sostituito il singolo generatore.
Nel caso di impianti con più generatori non contemplati
nelle schede precedenti dovranno essere compilate tante schede 4 – Sezione 4.8
quanti sono i singoli generatori con numerazione progressiva.
Per ciascuno di essi dovrà essere indicato:
1.
La data di
installazione e qualora venga sostituito o eliminato la data di dismissione;
2.
Il fabbricante (casa
costruttrice), il modello e la matricola;
3.
La tipologia;
4.
La Potenza termica
utile nominale in kW.
5. SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
La presente scheda va compilata dall’installatore in
sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa
nel caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario,
occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore, anche se in
questo caso non si può parlare di vero e proprio obbligo, qualora debba
ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di
indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con
che cadenza e ciò non sia già stato fatto dall’installatore. Si chiariscono le
modalità di compilazione dei campi meno evidenti.
Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA
DELL’IMPIANTO
Nella
Sezione 5.1
– REGOLAZIONE PRIMARIA si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati
tecnici del Sistema di Regolazione Primaria inteso dunque come quel sistema di
controllo che regola agendo direttamente sulle modalità complessive di
produzione del calore le condizioni di mandata del fluido termovettore. La
stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga
sostituito il singolo componente.
Si dovrà dunque inizialmente distinguere se il sistema
di regolazione è del tipo:
1.
ON-OFF
2.
con impostazione della
curva climatica direttamente dal generatore di calore;
3.
con impostazione della
curva climatica indipendente ovvero tramite dispositivo esterno al generatore di
calore.
Per ciascuno di essi, nominati con la sigla SR seguita
dall’indicativo progressivo numerico, dovrà essere indicato:
1.
la data di
installazione e qualora venga sostituito o eliminato la data di dismissione
(qualora il sistema non sia integrato nel generatore);
2.
il fabbricante (casa
costruttrice) e il modello (qualora il sistema non sia integrato nel
generatore);
3.
Il numero di punti di
regolazione ed i livelli di temperatura.
Qualora siano presenti valvole di regolazione non
direttamente incorporate nel generatore, le stesse andranno nominate con la
sigla VR seguita dall’indicativo progressivo numerico e dovrà essere indicato:
1.
la data di
installazione e qualora venga sostituito o eliminato la data di dismissione;
2.
il fabbricante (casa
costruttrice) e il modello;
3.
Il numero di vie ed il
servomotore.
Si distinguerà inoltre se il
sistema di regolazione primario sia del tipo a:
1.
Multigradino;
2.
A inverter del
generatore;
3.
Se siano presenti
altri sistemi di regolazione primaria dandone una descrizione sintetica.
Nella
Sezione 5.2
– REGOLAZIONE SINGOLO AMBIENTE/DI ZONA si dovranno dare indicazioni relative i
dati tecnici del Sistema di Regolazione del Singolo Ambiente o si Zona inteso
dunque come quel sistema di controllo che gestisce l’apporto del calore nei
singoli ambienti/zone al fine di regolarne la temperatura. La compilazione di
questa sezione è immediata non essendo necessario indicare specifiche tecniche
delle apparecchiature costituenti il sistema essendo sufficiente indicarne la
tipologia. Non è neppure previsto un aggiornamento dei dati di prima
compilazione in caso di sostituzione di un qualche elemento.
Nella
Sezione 5.3
– SISTEMI TELEMATICI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE si dovranno fornire
indicazioni relative i dati tecnici di tale sistema. La compilazione di questa
sezione è immediata non essendo necessario indicare specifiche tecniche delle
apparecchiature costituenti il sistema essendo sufficiente indicarne la
tipologia ed una mera indicazione descrittiva. In caso di sostituzione di tale
sistema dovrà essere indicata la data in cui ciò avviene e, se modificato nella
sostanza si dovrà provvedere a fornirne una descrizione.
Nella
Sezione 5.4
– CONTABILIZZAZIONE si dovranno fornire indicazioni relative i dati tecnici di
tale sistema. La compilazione di questa sezione è immediata non essendo
necessario indicare specifiche tecniche delle apparecchiature costituenti il
sistema essendo sufficiente indicarne la tipologia ed una mera indicazione
descrittiva. In caso di sostituzione di tale sistema dovrà essere indicata la
data in cui ciò avviene e, se modificato nella sostanza si dovrà provvedere a
fornirne una descrizione.
6. SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
La presente scheda va compilata dall’installatore in
sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa
nel caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario,
occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore, anche se in
questo caso non si può parlare di vero e proprio obbligo, qualora debba
ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di
indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con
che cadenza e ciò non sia già stato fatto dall’installatore. Si chiariscono le
modalità di compilazione dei campi meno evidenti.
Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA
DELL’IMPIANTO
Nella Sezione 6.1 – TIPO DI
DISTRIBUZIONE si dovranno dare specifiche indicazioni relative al tipo di
distribuzione del calore nei locali da climatizzare qualora ovviamente
l’impianto ne sia dotato (una stufa fissa da 11 kW, ad esempio, non è dotata di
sistema di distribuzione).
Nella Sezione 6.2 – COIBENTAZIONE RETE
DI DISTRIBUZIONE si indicherà la presenza o meno della coibentazione della rete
di distribuzione. È chiaro che questa sezione deve essere compilata solo nel
caso in cui l’impianto sia dotato di rete di distribuzione di un fluido
termovettore.
Nella Sezione 6.3 – VASI DI ESPANSIONE
si indicheranno tutti i vasi di espansione presenti nell’impianto di
distribuzione, compresi quelli eventualmente integrati nei generatori, e le loro
caratteristiche tecniche.
Nella Sezione 6.4 – POMPE DI
CIRCOLAZIONE si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici di
tali apparecchiature, qualora non incorporate nel generatore. La stessa sezione
prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il
singolo componente. Per ciascuna di esse, nominati con la sigla PO seguita
dall’indicativo progressivo numerico, dovrà essere indicato:
1.
la data di
installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;
2.
il fabbricante (casa
costruttrice) e il modello;
3.
Se a giri variabili o
meno e la Potenza nominale in kW.
La presente scheda va compilata dall’installatore in
sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa
nel caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario,
occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore, anche se in
questo caso non si può parlare di vero e proprio obbligo, qualora debba
ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di
indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con
che cadenza e ciò non sia già stato fatto dall’installatore. Si chiariscono le
modalità di compilazione dei campi meno evidenti.
Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA
DELL’IMPIANTO
In questa sezione si dovranno dare specifiche
indicazioni relative al tipo di sistema di emissione utilizzato per climatizzare
i locali. Nel caso in cui il Libretto per la Climatizzazione sia relativo a più
servizi è necessaria un’attenta e chiara compilazione di questa scheda nel caso
in cui si utilizzino diverse apparecchiature per l’emissione del calore per un
servizio e l’altro (ad esempio ventilconvettori per il riscaldamento e bocchette
per il raffrescamento) al fine di associare in modo univoco il singolo sistema
di emissione al singolo servizio.
8. SISTEMA DI ACCUMULO
La presente scheda va compilata dall’installatore in
sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa
nel caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario,
occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore, anche se in
questo caso non si può parlare di vero e proprio obbligo, qualora debba
ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di
indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con
che cadenza e ciò non sia già stato fatto dall’installatore. Si chiariscono le
modalità di compilazione dei campi meno evidenti.
Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA
DELL’IMPIANTO
Nella Sezione 8.1 – ACCUMULI si
dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici di tali
apparecchiature, qualora non incorporate nel generatore. La stessa sezione
prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il
singolo componente. Per ciascuna di esse, nominati con la sigla AC seguita
dall’indicativo progressivo numerico, dovrà essere indicato:
1.
la data di
installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;
2.
il fabbricante (casa
costruttrice) e il modello;
3.
la capacità in litri;
4.
il servizio cui è
associato (a.c.s., riscaldamento o raffrescamento);
5.
coibentazione: assente
o presente.
9. ALTRI COMPONENTI DELL’IMPIANTO
La presente scheda va compilata dall’installatore in
sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa
nel caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario,
occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore, anche se in
questo caso non si può parlare di vero e proprio obbligo, qualora debba
ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di
indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con
che cadenza e ciò non sia già stato fatto dall’installatore. Si chiariscono le
modalità di compilazione dei campi meno evidenti.
Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA
DELL’IMPIANTO
Nella Sezione 9.1 – TORRI EVAPORATIVE
si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici di tali
apparecchiature. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili
ogni qualvolta venga sostituito il singolo componente. Per ciascuna di esse,
nominati con la sigla TE seguita dall’indicativo progressivo numerico, dovrà
essere indicato:
1.
la data di
installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;
2.
il fabbricante (casa
costruttrice) e il modello;
3.
la capacità nominale
in litri;
4.
numero e tipo dei
ventilatori (assiali, centrifughi, etc.).
Nella Sezione 9.2 – RAFFREDDATORI DI
LIQUIDO (a circuito chiuso) si dovranno dare specifiche indicazioni relative i
dati tecnici di tali apparecchiature. La stessa sezione prevede singole
sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo componente.
Per ciascuna di esse, nominati con la sigla RV seguita dall’indicativo
progressivo numerico, dovrà essere indicato:
1.
la data di
installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;
2.
il fabbricante (casa
costruttrice) e il modello;
3.
numero e tipo dei
ventilatori (assiali, centrifughi, etc.).
Nella Sezione 9.3 – SCAMBIATORI DI
CALORE INTERMEDI (per acqua di superficie o di falda) si dovranno dare
specifiche indicazioni relative i dati tecnici di tali apparecchiature. La
stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga
sostituito il singolo componente. Per ciascuna di esse, nominati con la sigla SC
seguita dall’indicativo progressivo numerico, dovrà essere indicato:
1.
la data di
installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;
2.
il fabbricante (casa
costruttrice) e il modello.
Nella Sezione 9.4 – CIRCUITI INTERRATI
A CONDENSAZIONE / ESPANSIONE DIRETTA si dovranno dare specifiche indicazioni
relative i dati tecnici di tali apparecchiature. La stessa sezione prevede
singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo
componente. Per ciascuna di esse, nominati con la sigla CI seguita
dall’indicativo progressivo numerico, dovrà essere indicato:
1.
la data di
installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;
2.
Lunghezza circuito in
metri;
3.
Superficie dello
scambiatore in metri quadri;
4.
Profondità
d’installazione in metri.
Nella Sezione 9.5 – UNITÀ DI
TRATTAMENTO ARIA si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici
di tali apparecchiature. La stessa sezione prevede singole sottosezioni
utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo componente. Per ciascuna
di esse, nominati con la sigla UT seguita dall’indicativo progressivo numerico,
dovrà essere indicato:
1.
la data di
installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;
2.
Il fabbricante (casa
costruttrice), il modello e la matricola;
3.
La Portata in litri al
secondo e la Potenza in kW del ventilatore di mandata;
4.
La Portata in litri al
secondo e la Potenza in kW del ventilatore di ripresa.
Nella Sezione 9.6 – RECUPERATORI DI
CALORE (aria ambiente) si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati
tecnici di tali apparecchiature. La stessa sezione prevede singole sottosezioni
utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo componente. Per ciascuna
di esse, nominati con la sigla RC seguita dall’indicativo progressivo numerico,
dovrà essere indicato:
1.
la data di
installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;
2.
la sua tipologia;
3.
se installato in
abbinamento ad una Unità di Trattamento Aria o ad un sistema di Ventilazione
Meccanica Controllata o se sia un’apparecchiatura indipendente;
4.
La Portata in litri al
secondo e la Potenza in kW del ventilatore di mandata;
5.
La Portata in litri al
secondo e la Potenza in kW del ventilatore di ripresa.
10. IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
La presente scheda va compilata dall’installatore in
sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa
nel caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario,
occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore, anche se in
questo caso non si può parlare di vero e proprio obbligo, qualora debba
ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di
indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con
che cadenza e ciò non sia già stato fatto dall’installatore. Si chiariscono le
modalità di compilazione dei campi meno evidenti.
Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA
DELL’IMPIANTO
Nella Sezione 10.1 – IMPIANTO DI
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA si dovranno dare specifiche indicazioni
relative i dati tecnici di tali apparecchiature. La stessa sezione prevede
singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo
componente. Per ciascuna di esse, nominati con la sigla VM seguita
dall’indicativo progressivo numerico, dovrà essere indicato:
1.
la data di
installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;
2.
il fabbricante (casa
costruttrice) e il modello;
3.
la sua tipologia
esplicata secondo le voci indicata;
4.
la massima Portata
d’aria in metri cubi all’ora e il Rendimento di recupero / COP.
11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA
DALL’INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL
MANUTENTORE
La presente scheda va compilata dall’installatore in
sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e/o dal
manutentore.
Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA
DELL’IMPIANTO
Nella Sezione 11.0.1 – GRUPPI TERMICI,
INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE si dovranno dare specifiche indicazioni,
seppur sintetiche, relativamente a quali siano le operazioni di controllo e
manutenzione delle quali l’impianto termico necessita esplicandone la
periodicità. In ottemperanza all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 ciò deve
essere espletato dall’installatore per i nuovi impianti o per gli impianti
modificati, dal manutentore per tutti gli impianti esistenti che di tali
indicazioni siano sprovvisti.
Ciò deve essere elaborato tenendo conto delle
prescrizioni dei fabbricanti delle varie apparecchiature e a quanto più
organicamente indicato dalle norme UNI vigenti che nello specifico risultano
essere, ad esempio, la UNI 8364:2007 “Impianti di riscaldamento, Parte 3:
Controllo e manutenzione” vigente per gli impianti di portata termica superiore
a 35 kW e la UNI 10436:1996 “Caldaie a gas di portata termica nominale non
maggiore di 35 kW - Controllo e manutenzione”.
Nella seconda parte della sezione il manutentore darà
indicazione circa le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione eseguite
nel tempo.
Di seguito un esempio di compilazione della scheda
11.0.1 relativa ad un impianto termico di potenza termica utile pari a 75 kW
dotato di un singolo gruppo termico da 75 kW.
Nella Sezione 11.1.1 – GRUPPI TERMICI si
dovrà dare riscontro dell’esito del controllo di combustione di ogni singolo
gruppo termico per cui si sia effettuato il controllo di efficienza energetica.
Si ricorda che la prima analisi di combustione va
eseguita in sede di installazione del gruppo termico da parte dell’installatore
essendo parte dei controlli di funzionalità da eseguirsi in sede di rilascio
della Dichiarazione di Conformità dell’Impianto alla Regola dell’Arte.
Le modalità di misurazione dei parametri di combustione e
di calcolo del rendimento di combustione sono stabilite dalla norma UNI
10389-1:2009.
Le misurazioni vanno effettuate alla portata termica
effettiva di esercizio del singolo gruppo termico. Tale parametro, da indicarsi
esplicitamente, va calcolato moltiplicando il potere calorifico inferiore del
combustibile che alimenta il gruppo termico (9,45 kWh/mc nel caso del gas
metano) per la portata di combustibile rilevata nelle condizioni effettive di
esercizio.
Fra i
valori misurati si segnala come il campo O2(%)
sia alternativo a quello CO2(%)
e viceversa in relazione alla tipologia di strumento utilizzato per la singola
misurazione. Da segnalarsi peraltro come il valore di CO2(%)
sia fondamentale per la misura indiretta del tiraggio nel caso di misurazioni
effettuate su gruppi termici di tipo B privi di ventilatore nel circuito di
combustione.
Il
rendimento minimo di legge per ogni singolo gruppo termico, dipendente oltre che
dalla sua tipologia anche dalla potenza utile nominale, è ricavabile dalla
tabella scaricabile dall’Area
Download del nostro sito.
Le sezioni dalla 11.0.2 alla 11.1.4
ricalcano in sostanza quanto sopra richiamato per i Gruppi Termici pur
riferendosi ad altre apparecchiature per la climatizzazione invernale o estiva.
12. INTERVENTI DI CONTROLLO EFFICIENZA
ENERGETICA
La presente scheda va compilata dal manutentore.
Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA
DELL’IMPIANTO
Dovranno essere riportati gli estremi di ogni singolo
intervento di Controllo di Efficienza Energetica ovvero per ciascuno di essi la
data del controllo, la Ragione Sociale della ditta manutentrice e il relativo
numero di Iscrizione alla Camera di Commercio di appartenenza e il Tipo di
Allegato rilasciato (ed al Libretto andrà allegata copia dello stesso).
Inoltre si dovrà indicare se il Rapporto di Controllo di
Efficienza Energetica riporta Raccomandazioni e Prescrizioni.
L’autore dei
pareri non è comunque da ritenersi responsabile delle conseguenze che possono
derivare dall'uso improprio degli stessi che, stante il fatto che i quesiti cui
si riferiscono possono essere carenti di informazioni e che l'autore non può
aver preso diretta visione dell'impianto, comunque non esimono il lettore
dall’attenta, responsabile e diligente applicazione delle norme di buona tecnica
di cui alla Legge 1083/1971.