L’autore dei pareri non è comunque da ritenersi responsabile delle conseguenze che possono derivare dall'uso improprio degli stessi che, stante il fatto che i quesiti cui si riferiscono possono essere carenti di informazioni e che l'autore non può aver preso diretta visione dell'impianto, comunque non esimono il lettore dall’attenta, responsabile e diligente applicazione delle norme di buona tecnica di cui alla Legge 1083/1971.

ATTENZIONE: SI SEGNALA CHE IL CTI - COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO ORGANISMO INCARICATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER ELABORARE DOCUMENTAZIONE TECNICA INERENTE GLI IMPIANTI TERMICI METTE A DISPOSIZIONE LA STESSA NEL PROPRIO SITO www.cti2000.it. è possibile che le informazioni fornite dalla scrivente differiscano in alcuni casi dalle indicazioni fornite dal CTI. Ciò è dovuto alla notevole incertezza comunque ad oggi caratterizzante la materia SIA AL FATTO CHE LA REGIONE VENETO, COME ANCHE VISIBILE NEL PROPRIO SITO REGIONE VENETO IMPIANTI TERMICI, HA LEGITTIMAmente APPORTATo SIGNIFICATIVE MODIFICHE AL LIBRETTO STESSO. Ci scusiamo anticipatamente con i nostri lettori per gli eventuali disguidi generati.

 

QUESTIONE LIBRETTI DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE

Al fine di chiarire la questione correlata alle integrazioni apportate dalla Regione Veneto al Libretto di Impianto Termico ed alla presunta necessità di cestinare le migliaia di copie di Libretti versione D.M. 10.02.2014 già stampate è opportuno ricordare quale sia la “filosofia” che ha portato all’emanazione dei nuovi libretti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. L’idea era quella di creare un Libretto di Impianto Termico “modulare” a schede, facilmente digitalizzabile, e che fosse utilizzabile per qualsiasi tipologia di Impianto Termico sia adibito alla climatizzazione invernale che a quella estiva. Risulta da ciò evidente come, soprattutto nel caso degli impianti di riscaldamento autonomo e vieppiù nel caso di un impianto termico costituito ad esempio da una semplice stufa a gas da 12 kW utili, non sia necessario predisporre sempre e comunque Libretti composti da 37 pagine ma solamente da quelle effettivamente necessarie (solo 8 pagine nel caso della mera stufa). Le integrazioni apportate dalla Regione si possono dunque, secondo la logica ministeriale, apportare ai libretti “ministeriali” eventualmente già stampati semplicemente aggiungendo una o più schede (foglio/pagina) secondo le necessità e integrando a mano, nella scheda identificativa, la voce relativa al Responsabile di Impianto. Problema assolutamente inesistente nel momento in cui si tratterà di inserire i dati nel catasto informatizzato. A parere della scrivente è pertanto questa la prassi da seguire:
a. evitare di farsi stampare libretti da 40-50 pagine quando ne possono bastare una decina;
b. integrare quelli già stampati con quanto necessario, nella maggior parte dei casi la mera scheda 11.0.1.

Istruzioni per la Compilazione del Libretto per la Climatizzazione REGIONE VENETO

numero di libretti da compilare per unità immobiliare/edificio - Queste le indicazioni della Regione Veneto: "Se un’unità immobiliare o edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno eventualmente soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; se nell’unità immobiliare sono presenti singoli apparecchi, quali stufe, caminetti ecc., assimilabili agli impianti termici ai sensi del D.Lgs. 192/2005, è necessario un libretto dedicato a questa particolare tipologia di impianto che contiene questi apparecchi; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto."

Un caso classico è costituito dall'unità immobiliare in cui siano presenti:

a. impianto di riscaldamento autonomo (ad esempio generatore di calore e radiatori);

b. climatizzatore estivo (motocondensante esterna e split interno);

c. stufa a pellet o legna con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 5 kW ;

andranno compilati 3 libretti per la climatizzazione.

 

 

Nel dettaglio le singole schede:

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
La presente scheda può essere compilata dall’installatore in sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa nel caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario, occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore. L’installatore per impianto nuovo o il manutentore per impianto esistente devono ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con che cadenza.

Si chiariscono le modalità di compilazione dei campi in cui sorgono i maggiori dubbi e con specifico riferimento agli impianti di maggiore diffusione.

Nell’intestazione della Scheda indicare i dati disponibili al momento della compilazione/aggiornamento:
COD. CATASTO: Codice assegnato all’impianto dalla Regione Veneto che gestirà il Catasto degli Impianti Termici. Fino all’attivazione del Catasto Telematico utilizzare provvisoriamente il codice già assegnato all’impianto esistente o, per nuovi impianti, indicare la data di compilazione.
P.D.R.: Punto Di Riconsegna, numero di 14 cifre che identifica univocamente l’utenza gas-metano allacciata alla rete di distribuzione cittadina; è il codice sempre indicato nelle fatture (bollette) emesse dal gestore del servizio di fornitura del combustibile.  
A.P.E.: Attestato di Prestazione Energetica dell’Unità Immobiliare, contiene indicazioni sulle caratteristiche energetiche e, qualora sia stato redatto, dev’essere conservato assieme al Libretto di Impianto; nella prima pagina dell’A.P.E. sono indicati i suoi riferimenti identificativi ossia: “Codice Attestato” (primo campo in alto a sinistra compilato con numero / anno) e “Chiave” (valore alfanumerico riportato in basso a destra) che consentono di accedere all’Attestato originale conservato nel Registro Regionale degli A.P:E. Non è valido l’A.P.E. privo del codice “Chiave”. Qualora l’Attestato non sia stato emesso indicare N.P.

Nella Sezione 1.2
si dovrà indicare la Categoria della destinazione dell’edificio indicate qui di seguito:
E.1 Edifici di tutte le tipologie adibiti a residenza e assimilabili:
E.2 Edifici adibiti a residenze collettive, a uffici e assimilabili:
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili:
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili:
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Nella Sezione 1.3
si dovrà indicare per ciascun servizio (riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria) la relativa Potenza utile cioè l’effettiva potenza massima resa. Nel caso vi sia più di un apparecchio che fornisce lo stesso servizio (caldaia e pompa di calore e/o stufa) si sommeranno le potenze Utili degli apparecchi che possono funzionare contemporaneamente. Se viceversa tali apparecchi non possono funzionare contemporaneamente si indicherà il dato dell’apparecchio con Potenza utile più elevata.

Nella Sezione 1.5
, nel caso di Libretto per climatizzazione unico per più servizi o nel caso di presenza di più generatori di tipologie diverse per lo stesso servizio, è possibile selezionare più campi.  

Nella Sezione 1.6 si indicherà il riferimento anagrafico/fiscale del soggetto che all’atto della compilazione/aggiornamento del Libretto risulta essere il Responsabile dell’Impianto; la scheda identificativa è difatti da considerarsi come una sorta di carta di identità dell’impianto ed i relativi dati vanno tenuti costantemente aggiornati ogni qualvolta mutino1 e ciò proprio da parte del soggetto Responsabile dell’Impianto stesso. Il ruolo del Responsabile dell’Impianto può difatti essere esercitato, da diversi soggetti, nel tempo variabili: il Proprietario dell’Edificio/Unità Immobiliare ove è sito l’Impianto, l’Occupante (da intendersi anche come il Legale Rappresentate di Società se l’Occupante è soggetto giuridico), l’Amministratore di Condominio o il Terzo Responsabile qualora uno dei soggetti precedenti (escluso il caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato) abbia stabilito di delegare a un soggetto terzo l’esercizio dell’impianto.

1 Motivi che impongono la necessità di aggiornamento del soggetto Responsabile dell’Impianto:

a.       cambio dell’inquilino/occupante, compravendita dell’immobile, cambio dell’Amministratore, etc.,

o

b.      cessazione/affidamento dell’incarico di Terzo Responsabile. In questo caso è necessario difatti correlare il contenuto della Sezione 1.6 con la successiva Scheda 3 dove andranno indicati specifici riferimenti relativi all’affidamento dell’incarico di Terzo Responsabile; è difatti evidente come il soggetto Responsabile dell’Impianto affidante l’incarico debba essere univocamente individuato. Qualora all’atto della prima compilazione del Libretto il Responsabile dell’Impianto fosse già un Terzo Responsabile, nel momento della sua cessazione o nel momento dell’affidamento di un nuovo incarico, soprattutto se a nuovo soggetto terzo, la presente Scheda 1 nella Sezione 1.6 deve essere opportunamente aggiornata.

2. TRATTAMENTO ACQUA

La presente scheda va compilata dall’installatore in sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa nel caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario, occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore, anche se in questo caso non si può parlare di vero e proprio obbligo, qualora debba ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con che cadenza e ciò non sia già stato fatto dall’installatore. Si chiariscono le modalità di compilazione dei campi meno evidenti.

Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

Nella Sezione 2.1 si dovrà indicare il contenuto d’acqua dell’Impianto in metri cubi. Tale dato dovrebbe essere reperibile nei dati di Progetto che per qualsiasi Impianto Termico deve essere presente (vedasi art. 28 della Legge 10/1991) almeno dal 15.07.1991. Nel caso tale documento non sia presente può essere fatto riferimento a formule di comune utilizzo tenendo conto della specifica tipologia di impianto e previa verifica che lo stesso non presenti caratteristiche peculiari che lo distinguano dai casi classici.  

Nella Sezione 2.2 si dovrà indicare il grado di durezza totale dell’acqua in gradi francesi. Oltre che dai dati di progetto tale dato può essere reperito contattando il gestore del servizio idrico locale. VERITAS S.p.A. fornisce tale dato nel proprio sito web (http://www.gruppoveritas.it/servizio-idrico-integrato/qualita-dell-acqua.html). Nei Comuni di Venezia e Cavallino –Treporti è pari a 27,3 °F;

Nelle Sezioni 2.3, 2.4 e 2.5 si dovranno riportare dati desumibili o dal progetto o dalla Dichiarazione di Conformità dell’Impianto di climatizzazione o ricavabili da un esame dell’impianto.

Si riportano di seguito (per chi esamina la nostra pagina web) gli obblighi di Legge (DPR 412/1993, DPR 59/2009, norma UNI 8065) oggi vigenti per quanto inerente il sistema di trattamento acqua ricordando che1 l’adozione di sistemi di trattamento dell’acqua sono obbligatori in caso di installazione di nuovo impianto, ristrutturazione o sostituzione di generatori di calore, avvenute dal 1 agosto 1994 per gli impianti con potenza termica al focolare nominale complessiva uguale o superiore a 350 kW e dal 11 giugno 2009 per quelli con potenza termica al focolare nominale complessiva inferiore a 350 kW. I trattamenti previsti sono differenziati per tipologia di impianto e durezza dell’acqua.

1 Tratto da documentazione redatta dall’ing. Basili di ENEA.

3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO

La presente scheda va compilata dal responsabile dell’Impianto termico in caso di delega delle responsabilità connesse all’esercizio dell’impianto ad un soggetto Terzo. La scheda andrà poi sottoscritta per accettazione dell’incarico anche da quest’ultimo soggetto.

Ricordiamo come non vi sia mai un vero e proprio obbligo di affidamento dell’incarico di Terzo Responsabile essendo l’esercizio dell’impianto termico di climatizzazione invernale libera, in termini di requisiti professionali, sino ai 232 kW di portata termica al focolare e vincolata al possesso di un patentino di conduttore al di sopra di tale portata termica. In linea teorica un Amministratore di Condominio, ad esempio, potrebbe non nominare un Terzo Responsabile per un impianto termico da 500kW mantenendo la responsabilità del suo esercizio complessivo e delegando la mera conduzione ad un soggetto in possesso di patentino e la manutenzione ad una ditta in possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008.

Ricordiamo inoltre come il D.P.R. 74/2013 abbia reso più stringenti i vincoli relativi a tale incarico. Al fine di poter assumere tale incarico risulta infatti necessario, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DPR 74/2013 qualora l’impianto non sia rispondente alla Regola dell’Arte, che la specifica delega sia accompagnata, ad esempio nel caso di condomini, da apposita delibera dell'assemblea con cui si formalizzi quanto necessario all’adeguamento normativo dell’impianto. La  responsabilità di esercizio dell’impianto  resterà  in  carico al delegante (ovvero l’Amministratore di Condominio in genere in questi casi), fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari, comunicazione da inviarsi per iscritto da parte del  delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal  termine dei lavori.

Il terzo responsabile informa la regione o provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato:

a.  della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;

b.  della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;

c.  della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

Ad avvenuta attivazione del catasto telematico tali comunicazioni potranno essere trasmesse secondo le indicazioni della Regione Veneto.

In generale si ricorda che l’art. 6 del D.P.R. 74/2013 impone che:

  1. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

  2. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

  3. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

  4. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

  5. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

  6. Il terzo responsabile informa la regione o provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato:

    1. della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;

    2. della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;

    3. della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

  7. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.

  8. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ati o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

  9. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione uni en iso 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del presidente della repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie og11, impianti tecnologici, oppure os28.

Vediamo la compilazione della scheda:

Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

Se il soggetto delegante o delegato è persona fisica compilare Cognome Nome e Codice Fiscale, se persona giuridica compilare anche Ragione Sociale e P.IVA.

4. GENERATORI

La presente scheda va compilata dall’installatore in sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa nel caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario, occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore, anche se in questo caso non si può parlare di vero e proprio obbligo, qualora debba ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con che cadenza e ciò non sia già stato fatto dall’installatore. Si chiariscono le modalità di compilazione dei campi meno evidenti.

Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

Nella Sezione 4.1 – Gruppi Termici o Caldaie si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici del/i gruppo/i termico/i inteso/i come generatore/i di calore a fiamma. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo gruppo termico.

Nel caso di impianti con più  Gruppi Termici – definiti anche elementi termici - in batteria/cascata (Un modulo termico è un generatore di calore costituito da due o più elementi termici da esso inscindibili. Un elemento termico è costituito da uno scambiatore di calore e da un bruciatore. Un generatore di calore modulare è costituito da uno o più moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare singolarmente o contemporaneamente in un unico circuito idraulico. L'impianto con generatori in batteria è costituito da più generatori non predisposti dal fabbricante per funzionare contemporaneamente in un unico circuito idraulico. Rif. UNI 10389-1:2009) dovranno essere compilate tante schede 4 – Sezione 4.1 quanti sono i singoli gruppi termici con numerazione progressiva.

Per ciascuno di essi dovrà essere indicato:

1.  La data di installazione e qualora venga sostituito o eliminato la data di dismissione;

2.  Il fabbricante (casa costruttrice), il modello e la matricola;

3.  Il combustibile specificando se: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile, pellet, legna, cippato, etc.;

4.  Il Fluido Termovettore specificando se: acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, aria, olio diatermico, etc.;

5.  La Potenza termica utile nominale Pn max in kW;

6.  Il Rendimento termico utile a Pn max in percentuale (vedasi per il calcolo http://www.impiantitermicivenezia.it/File/Tabella%20rendimenti%20completa.pdf);

7.  Se trattasi di : gruppo termico singolo, tubo/nastro radiante o generatore di acqua calda;

8. Se si tratta di gruppo termico modulare va indicato il numero di analisi fumi richieste (secondo le modalità indicate dal fabbricante. In assenza di tali indicazioni e nell'impossibilita di reperirle, si dovrà considerare il gruppo termico modulare come un unico generatore nel caso sia presente un'unica targa ed un unico condotto fumi, altrimenti deve essere trattato, ai fini della misura, come una batteria. Rif. UNI 10389-1:2009)

La Sezione 4.2 – BRUCIATORI (se non incorporati nel gruppo termico) andrà compilata nel caso per l’appunto nel caso in cui il brucatore non sia costituente parte integrante del gruppo termico ma sia accoppiato ad un corpo caldaia costituendo assieme a quest’ultimo il gruppo termico.

Analoga considerazione vale per la Sezione 4.3 – RECUPERATORI/CONSENDATORI LATO FUMI (se non incorporati nel gruppo termico).

Nella Sezione 4.4 – MACCHINE FRIGORIFERE / POMPE DI CALORE si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici della macchina frigorifera o della pompa di calore reversibile o meno. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo gruppo Frigo/Pompa di calore.

Nel caso di impianti con più  Gruppi Frigo / Pompe di calore dovranno essere compilate tante schede 4 – Sezione 4.4 quanti sono i singoli gruppi termici con numerazione progressiva.

Per ciascuno di essi dovrà essere indicato:

1.       La data di installazione e qualora venga sostituito o eliminato la data di dismissione;

2.       Il fabbricante (casa costruttrice), il modello e la matricola;

3.       La Sorgente lato esterno ovvero l’elemento esterno alla macchina con cui viene scambiato il calore (Aria, Acqua o Geotermica)

4.       Il Fluido Frigorigeno (R410A, R407C, R134a, R404A, etc.) e il Fluido lato utenze (aria o acqua);

5.       Il principio di funzionamento dell’apparecchio (Assorbimento per recupero di calore (che deve essere barrata anche nel caso di recupero dai fumi di impianti di cogenerazione), assorbimento a fiamma diretta con combustibile o a ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico) e il numero di circuiti;

6.       Per quanto inerente la funzione di Raffrescamento:

a.          L’indice di efficienza energetica “E.E.R.” (Energy Efficiency Ratio), che è il rapporto tra l’energia resa e l’energia elettrica consumata,

o

b.      il valore nominale come da UNI EN 12309-2 di efficienza di utilizzazione del gas "G.U.E." (Gas Utilization Efficiency), che è il rapporto tra l'energia assorbita (calore assorbito dal mezzo da raffrescare) e l’energia consumata dal bruciatore;

c.       La Potenza frigorifera nominale in kW e la Potenza assorbita nominale in kW;

7.       Per quanto inerente la funzione di Riscaldamento:

a.       Il coefficiente di prestazione "C.O.P." che è il rapporto tra energia fornita (calore ceduto al mezzo da riscaldare) ed energia elettrica consumata,

o

b.      il valore nominale di rendimento;

c.       La Potenza termica nominale in kW e la Potenza assorbita nominale in kW;

N.B.: Su Rendimento e Potenza assorbita nominale indicare dati da progetto o da schede tecniche macchina come da UNI EN 14511. Su EER e COP indicare i valori nominali come da UNI EN 14511. Qualora i dati non fossero disponibili indicare N.D.

Nella Sezione 4.5 – SCAMBIATORI DI CALORE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TELERAFFREDDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici dell’apparecchiatura che sfruttando il calore o il freddo proveniente da una rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento consente di climatizzare un edificio o unità immobiliare. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo scambiatore.

Nel caso di impianti con più  scambiatori dovranno essere compilate tante schede 4 – Sezione 4.5 quanti sono i singoli scambiatori con numerazione progressiva.

Per ciascuno di essi dovrà essere indicato:

1.       La data di installazione e qualora venga sostituito o eliminato la data di dismissione;

2.       Il fabbricante (casa costruttrice), il modello e la matricola;

3.       La Potenza termica nominale in kW così come verificata con lettura sul contatore.

Nella Sezione 4.6 – COGENERATORI/TRIGENERATORI si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici del cogeneratore/trigeneratore. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo apparecchio.

Nel caso di impianti con più cogeneratori/trigeneratori dovranno essere compilate tante schede 4 – Sezione 4.6 quanti sono i singoli cogeneratori/trigeneratori con numerazione progressiva.

Per ciascuno di essi dovrà essere indicato:

1.       La data di installazione e qualora venga sostituito o eliminato la data di dismissione;

2.       Il fabbricante (casa costruttrice), il modello e la matricola;

3.       La tipologia intesa come specifica se cogeneratore (produzione di energia elettrica e riscaldamento di un fluido termovettore) o trigeneratore (produzione di energia elettrica, riscaldamento di un fluido termovettore e raffreddamento di un fluido termovettore)

4.       La Potenza termica nominale intesa come massimo valore del calore recuperabile (concetto equivalente alla portata termica al focolare di un generatore di calore a fiamma) in kW;

5.       La potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore in kW;

6.       I valori di targa minimo e massimo della Temperatura acqua in uscita (°C) e della Temperatura acqua in ingresso (°C);

7.       Per gli apparecchi che utilizzano un motore a combustione interna iI valore di targa minimo e massimo della Temperatura acqua motore (°C)

8.       I valori di targa minimo e massimo della Temperatura fumi a valle e a monte dello scambiatore

9.       I valori di targa minimo e massimo delle Emissioni di monossido di carbonio CO (mg/Nm3 riportati al 5% di O nei fumi)

Nella Sezione 4.7 – CAMPI SOLARI TERMICI si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici dei campi solari termici intesi come insiemi di collettori solari termici. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo collettore.

Nel caso di impianti con più campi solari dovranno essere compilate tante schede 4 – Sezione 4.7 quanti sono i singoli campi solari con numerazione progressiva.

Per ciascuno di essi dovrà essere indicato:

1.       La data di installazione;

2.       Il fabbricante (casa costruttrice);

3.       Il numero di collettori che compongono il campo solare e la superficie totale di apertura in mq.

Nella Sezione 4.8 – ALTRI GENERATORI si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici di altre tipologie di generatori di calore/freddo non contemplati nelle schede precedenti. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo generatore.

Nel caso di impianti con più generatori non contemplati nelle schede precedenti dovranno essere compilate tante schede 4 – Sezione 4.8 quanti sono i singoli generatori con numerazione progressiva.

Per ciascuno di essi dovrà essere indicato:

1.       La data di installazione e qualora venga sostituito o eliminato la data di dismissione;

2.       Il fabbricante (casa costruttrice), il modello e la matricola;

3.       La tipologia;

4.       La Potenza termica utile nominale in kW.

5. SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

La presente scheda va compilata dall’installatore in sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa nel caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario, occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore, anche se in questo caso non si può parlare di vero e proprio obbligo, qualora debba ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con che cadenza e ciò non sia già stato fatto dall’installatore. Si chiariscono le modalità di compilazione dei campi meno evidenti.

Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

Nella Sezione 5.1 – REGOLAZIONE PRIMARIA si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici del Sistema di Regolazione Primaria inteso dunque come quel sistema di controllo che regola agendo direttamente sulle modalità complessive di produzione del calore le condizioni di mandata del fluido termovettore. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo componente.

Si dovrà dunque inizialmente distinguere se il sistema di regolazione è del tipo:

1.       ON-OFF

2.       con impostazione della curva climatica direttamente dal generatore di calore;

3.       con impostazione della curva climatica indipendente ovvero tramite dispositivo esterno al generatore di calore.

Per ciascuno di essi, nominati con la sigla SR seguita dall’indicativo progressivo numerico, dovrà essere indicato:

1.       la data di installazione e qualora venga sostituito o eliminato la data di dismissione (qualora il sistema non sia integrato nel generatore);

2.       il fabbricante (casa costruttrice) e il modello (qualora il sistema non sia integrato nel generatore);

3.       Il numero di punti di regolazione ed i livelli di temperatura.

Qualora siano presenti valvole di regolazione non direttamente incorporate nel generatore, le stesse andranno nominate con la sigla VR seguita dall’indicativo progressivo numerico e dovrà essere indicato:

1.       la data di installazione e qualora venga sostituito o eliminato la data di dismissione;

2.       il fabbricante (casa costruttrice) e il modello;

3.       Il numero di vie ed il servomotore.

 

Si distinguerà inoltre se il sistema di regolazione primario sia del tipo a:

1.       Multigradino;

2.       A inverter del generatore;

3.       Se siano presenti altri sistemi di regolazione primaria dandone una descrizione sintetica.

Nella Sezione 5.2 – REGOLAZIONE SINGOLO AMBIENTE/DI ZONA si dovranno dare indicazioni relative i dati tecnici del Sistema di Regolazione del Singolo Ambiente o si Zona inteso dunque come quel sistema di controllo che gestisce l’apporto del calore nei singoli ambienti/zone al fine di regolarne la temperatura. La compilazione di questa sezione è immediata non essendo necessario indicare specifiche tecniche delle apparecchiature costituenti il sistema essendo sufficiente indicarne la tipologia. Non è neppure previsto un aggiornamento dei dati di prima compilazione in caso di sostituzione di un qualche elemento.

Nella Sezione 5.3 – SISTEMI TELEMATICI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE si dovranno fornire indicazioni relative i dati tecnici di tale sistema. La compilazione di questa sezione è immediata non essendo necessario indicare specifiche tecniche delle apparecchiature costituenti il sistema essendo sufficiente indicarne la tipologia ed una mera indicazione descrittiva. In caso di sostituzione di tale sistema dovrà essere indicata la data in cui ciò avviene e, se modificato nella sostanza si dovrà provvedere a fornirne una descrizione.

Nella Sezione 5.4 – CONTABILIZZAZIONE si dovranno fornire indicazioni relative i dati tecnici di tale sistema. La compilazione di questa sezione è immediata non essendo necessario indicare specifiche tecniche delle apparecchiature costituenti il sistema essendo sufficiente indicarne la tipologia ed una mera indicazione descrittiva. In caso di sostituzione di tale sistema dovrà essere indicata la data in cui ciò avviene e, se modificato nella sostanza si dovrà provvedere a fornirne una descrizione.

6. SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

La presente scheda va compilata dall’installatore in sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa nel caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario, occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore, anche se in questo caso non si può parlare di vero e proprio obbligo, qualora debba ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con che cadenza e ciò non sia già stato fatto dall’installatore. Si chiariscono le modalità di compilazione dei campi meno evidenti.

Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

Nella Sezione 6.1 – TIPO DI DISTRIBUZIONE si dovranno dare specifiche indicazioni relative al tipo di distribuzione del calore nei locali da climatizzare qualora ovviamente l’impianto ne sia dotato (una stufa fissa da 11 kW, ad esempio, non è dotata di sistema di distribuzione).

Nella Sezione 6.2 – COIBENTAZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE si indicherà la presenza o meno della coibentazione della rete di distribuzione. È chiaro che questa sezione deve essere compilata solo nel caso in cui l’impianto sia dotato di rete di distribuzione di un fluido termovettore.

Nella Sezione 6.3 – VASI DI ESPANSIONE si indicheranno tutti i vasi di espansione presenti nell’impianto di distribuzione, compresi quelli eventualmente integrati nei generatori, e le loro caratteristiche tecniche.

Nella Sezione 6.4 – POMPE DI CIRCOLAZIONE si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici di tali apparecchiature, qualora non incorporate nel generatore. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo componente. Per ciascuna di esse, nominati con la sigla PO seguita dall’indicativo progressivo numerico, dovrà essere indicato:

1.       la data di installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;

2.       il fabbricante (casa costruttrice) e il modello;

3.       Se a giri variabili o meno e la Potenza nominale in kW.

 7. SISTEMI DI EMISSIONE

La presente scheda va compilata dall’installatore in sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa nel caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario, occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore, anche se in questo caso non si può parlare di vero e proprio obbligo, qualora debba ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con che cadenza e ciò non sia già stato fatto dall’installatore. Si chiariscono le modalità di compilazione dei campi meno evidenti.

Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

In questa sezione si dovranno dare specifiche indicazioni relative al tipo di sistema di emissione utilizzato per climatizzare i locali. Nel caso in cui il Libretto per la Climatizzazione sia relativo a più servizi è necessaria un’attenta e chiara compilazione di questa scheda nel caso in cui si utilizzino diverse apparecchiature per l’emissione del calore per un servizio e l’altro (ad esempio ventilconvettori per il riscaldamento e bocchette per il raffrescamento) al fine di associare in modo univoco il singolo sistema di emissione al singolo servizio.

8. SISTEMA DI ACCUMULO

La presente scheda va compilata dall’installatore in sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa nel caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario, occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore, anche se in questo caso non si può parlare di vero e proprio obbligo, qualora debba ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con che cadenza e ciò non sia già stato fatto dall’installatore. Si chiariscono le modalità di compilazione dei campi meno evidenti.

Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

Nella Sezione 8.1 – ACCUMULI si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici di tali apparecchiature, qualora non incorporate nel generatore. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo componente. Per ciascuna di esse, nominati con la sigla AC seguita dall’indicativo progressivo numerico, dovrà essere indicato:

1.       la data di installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;

2.       il fabbricante (casa costruttrice) e il modello;

3.       la capacità in litri;

4.       il servizio cui è associato (a.c.s., riscaldamento o raffrescamento);

5.       coibentazione: assente o presente.

9. ALTRI COMPONENTI DELL’IMPIANTO

La presente scheda va compilata dall’installatore in sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa nel caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario, occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore, anche se in questo caso non si può parlare di vero e proprio obbligo, qualora debba ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con che cadenza e ciò non sia già stato fatto dall’installatore. Si chiariscono le modalità di compilazione dei campi meno evidenti.

Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

Nella Sezione 9.1 – TORRI EVAPORATIVE si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici di tali apparecchiature. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo componente. Per ciascuna di esse, nominati con la sigla TE seguita dall’indicativo progressivo numerico, dovrà essere indicato:

1.       la data di installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;

2.       il fabbricante (casa costruttrice) e il modello;

3.       la capacità nominale in litri;

4.       numero e tipo dei ventilatori (assiali, centrifughi, etc.).

Nella Sezione 9.2 – RAFFREDDATORI DI LIQUIDO (a circuito chiuso) si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici di tali apparecchiature. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo componente. Per ciascuna di esse, nominati con la sigla RV seguita dall’indicativo progressivo numerico, dovrà essere indicato:

1.       la data di installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;

2.       il fabbricante (casa costruttrice) e il modello;

3.       numero e tipo dei ventilatori (assiali, centrifughi, etc.).

Nella Sezione 9.3 – SCAMBIATORI DI CALORE INTERMEDI (per acqua di superficie o di falda) si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici di tali apparecchiature. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo componente. Per ciascuna di esse, nominati con la sigla SC seguita dall’indicativo progressivo numerico, dovrà essere indicato:

1.       la data di installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;

2.       il fabbricante (casa costruttrice) e il modello.

Nella Sezione 9.4 – CIRCUITI INTERRATI A CONDENSAZIONE / ESPANSIONE DIRETTA si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici di tali apparecchiature. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo componente. Per ciascuna di esse, nominati con la sigla CI seguita dall’indicativo progressivo numerico, dovrà essere indicato:

1.       la data di installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;

2.       Lunghezza circuito in metri;

3.       Superficie dello scambiatore in metri quadri;

4.       Profondità d’installazione in metri.

Nella Sezione 9.5 – UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici di tali apparecchiature. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo componente. Per ciascuna di esse, nominati con la sigla UT seguita dall’indicativo progressivo numerico, dovrà essere indicato:

1.       la data di installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;

2.       Il fabbricante (casa costruttrice), il modello e la matricola;

3.       La Portata in litri al secondo e la Potenza in kW del ventilatore di mandata;

4.       La Portata in litri al secondo e la Potenza in kW del ventilatore di ripresa.

Nella Sezione 9.6 – RECUPERATORI DI CALORE (aria ambiente) si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici di tali apparecchiature. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo componente. Per ciascuna di esse, nominati con la sigla RC seguita dall’indicativo progressivo numerico, dovrà essere indicato:

1.       la data di installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;

2.       la sua tipologia;

3.       se installato in abbinamento ad una Unità di Trattamento Aria o ad un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata o se sia un’apparecchiatura indipendente;

4.       La Portata in litri al secondo e la Potenza in kW del ventilatore di mandata;

5.       La Portata in litri al secondo e la Potenza in kW del ventilatore di ripresa.

10. IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

La presente scheda va compilata dall’installatore in sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e in alternativa nel caso di impianto esistente dal Responsabile dell’Impianto (proprietario, occupante, Amministratore o Terzo Responsabile) o dal manutentore, anche se in questo caso non si può parlare di vero e proprio obbligo, qualora debba ottemperare all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 di indicare per iscritto quali controlli/interventi manutentivi effettuare e con che cadenza e ciò non sia già stato fatto dall’installatore. Si chiariscono le modalità di compilazione dei campi meno evidenti.

Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

Nella Sezione 10.1 – IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA si dovranno dare specifiche indicazioni relative i dati tecnici di tali apparecchiature. La stessa sezione prevede singole sottosezioni utilizzabili ogni qualvolta venga sostituito il singolo componente. Per ciascuna di esse, nominati con la sigla VM seguita dall’indicativo progressivo numerico, dovrà essere indicato:

1.       la data di installazione e qualora venga sostituita o eliminata la data di dismissione;

2.       il fabbricante (casa costruttrice) e il modello;

3.       la sua tipologia esplicata secondo le voci indicata;

4.       la massima Portata d’aria in metri cubi all’ora e il Rendimento di recupero / COP.

11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL’INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE

La presente scheda va compilata dall’installatore in sede di consegna dell’impianto, nuovo o modificato, al cliente, e/o dal manutentore.

Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

Nella Sezione 11.0.1 – GRUPPI TERMICI, INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE si dovranno dare specifiche indicazioni, seppur sintetiche, relativamente a quali siano le operazioni di controllo e manutenzione delle quali l’impianto termico necessita esplicandone la periodicità. In ottemperanza all’art. 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013 ciò deve essere espletato dall’installatore per i nuovi impianti o per gli impianti modificati, dal manutentore per tutti gli impianti esistenti che di tali indicazioni siano sprovvisti.

Ciò deve essere elaborato tenendo conto delle prescrizioni dei fabbricanti delle varie apparecchiature e a quanto più organicamente indicato dalle norme UNI vigenti che nello specifico risultano essere, ad esempio, la UNI 8364:2007 “Impianti di riscaldamento, Parte 3: Controllo e manutenzione” vigente per gli impianti di portata termica superiore a 35 kW e la UNI 10436:1996 “Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW - Controllo e manutenzione”.

Nella seconda parte della sezione il manutentore darà indicazione circa le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione eseguite nel tempo.

Di seguito un esempio di compilazione della scheda 11.0.1 relativa ad un impianto termico di potenza termica utile pari a 75 kW dotato di un singolo gruppo termico da 75 kW.

1101

Nella Sezione 11.1.1 – GRUPPI TERMICI si dovrà dare riscontro dell’esito del controllo di combustione di ogni singolo gruppo termico per cui si sia effettuato il controllo di efficienza energetica.

Si ricorda che la prima analisi di combustione va eseguita in sede di installazione del gruppo termico da parte dell’installatore essendo parte dei controlli di funzionalità da eseguirsi in sede di rilascio della Dichiarazione di Conformità dell’Impianto alla Regola dell’Arte.

Le modalità di misurazione dei parametri di combustione e di calcolo del rendimento di combustione sono stabilite dalla norma UNI 10389-1:2009.

Le misurazioni vanno effettuate alla portata termica effettiva di esercizio del singolo gruppo termico. Tale parametro, da indicarsi esplicitamente, va calcolato moltiplicando il potere calorifico inferiore del combustibile che alimenta il gruppo termico (9,45 kWh/mc nel caso del gas metano) per la portata di combustibile rilevata nelle condizioni effettive di esercizio.

Fra i valori misurati si segnala come il campo O2(%) sia alternativo a quello CO2(%) e viceversa in relazione alla tipologia di strumento utilizzato per la singola misurazione. Da segnalarsi peraltro come il valore di CO2(%) sia fondamentale per la misura indiretta del tiraggio nel caso di misurazioni effettuate su gruppi termici di tipo B privi di ventilatore nel circuito di combustione.

Il rendimento minimo di legge per ogni singolo gruppo termico, dipendente oltre che dalla sua tipologia anche dalla potenza utile nominale, è ricavabile dalla tabella scaricabile dall’Area Download del nostro sito.

Le sezioni dalla 11.0.2 alla 11.1.4 ricalcano in sostanza quanto sopra richiamato per i Gruppi Termici pur riferendosi ad altre apparecchiature per la climatizzazione invernale o estiva.

12. INTERVENTI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA

La presente scheda va compilata dal manutentore.

Intestazione: vedasi 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

Dovranno essere riportati gli estremi di ogni singolo intervento di Controllo di Efficienza Energetica ovvero per ciascuno di essi la data del controllo, la Ragione Sociale della ditta manutentrice e il relativo numero di Iscrizione alla Camera di Commercio di appartenenza e il Tipo di Allegato rilasciato (ed al Libretto andrà allegata copia dello stesso).

Inoltre si dovrà indicare se il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica riporta Raccomandazioni e Prescrizioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autore dei pareri non è comunque da ritenersi responsabile delle conseguenze che possono derivare dall'uso improprio degli stessi che, stante il fatto che i quesiti cui si riferiscono possono essere carenti di informazioni e che l'autore non può aver preso diretta visione dell'impianto, comunque non esimono il lettore dall’attenta, responsabile e diligente applicazione delle norme di buona tecnica di cui alla Legge 1083/1971.